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Ordinanza — n. 40766/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40766/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40766/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADULO NAZARIO nato a FOGGIA il 14/01/1985 avverso la sentenza del 28/02/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdat-e-a»Tvr5U-Et~i- udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; t N. 14232/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Nazario Padulo ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epi- grafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità e di mancata con- cessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40766/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro a far tempo dal 3/8/2017, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato , al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino nigeriano forza di cosa giudicata mancata contestazione dei fatti diritto a un ricorso effettivo ricorso per cassazione istanza di revisione penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADULO NAZARIO nato a FOGGIA il 14/01/1985 avverso la sentenza del 28/02/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdat-e-a»Tvr5U-Et~i- udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; t N. 14232/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Nazario Padulo ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epi- grafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità e di mancata con- cessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato, in primo luogo, proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Peraltro a far tempo dal 3/8/2017, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato , al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli prospettati dall'odierno ricorrente.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2022 DE PO. \ T . igliere es ns