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Ordinanza — n. 40763/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for waived non-prosecution grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40763/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Halyna Bukovska's appeal inadmissible regarding the sentencing and lack of non-prosecution grounds. The appellant argued for a lighter sentence and different drug trafficking classification, but the lower court had already accepted a plea bargain where she waived these specific defenses. The court ruled that such waivers create preclusive effects in both the second instance and the appeal court, barring review of waived issues.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The waiver of non-prosecution grounds and aggravating circumstances in a plea bargain at the second instance creates preclusive effects, rendering appeals challenging these specific points inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal waiver preclusion non-prosecution grounds aggravating circumstances Cassazione Rome accusa penale assistenza all’Ucraina istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
103, a decorrere dal 3 agosto 2017 in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 610 c.p.p.
Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 129 c.p.p.
273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha rite- nuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.
D.P.R. 309/90
Legge 23.6.2017 n. 103
1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017 in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
art. 599 bis cod. proc. pen
103, a decorrere dal 3 agosto 2017 in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha rite- nuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018
pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018
(così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018
vi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv.
Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003
(Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv.
Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004
226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, cala- brese ed altri, Rv.
Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007
231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv.
Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008
238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv.
Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008
240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv.
Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009
241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv.
Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009
243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUKOVSKA HALYNA natq il 02/09/1967 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMA( I = 71= I udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 13835/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Halyna Bukovska ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale le è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599bis e 605 cod. proc. pen. deducendo violazione di legge e vi- zio di motivazione in ordine alla ritenuta destinazione a fine di spaccio dello stu- pefacente sequestrato e, comunque, al mancato riconoscimento dell'ipotesi me- no grave di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017 in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della vo- lontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procurato- re generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

E in altra condivisibi- le pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in fun- zione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciu- to alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudi- zio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazio- ne. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha rite- nuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Costituisce, pertanto, íus receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sulla qualificazione del fatto in riferimento all'ipotesi lieve, né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolu- tivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai moti- N. 13835/2022 R.G. vi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in applicazio- ne del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990).

Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente ri- chiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, cala- brese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144).

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 ot