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Ordinanza — n. 40762/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40762/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40762/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HOXHA JULIAN nato a VALONA( ALBANIA) il 03/08/1980 SULAJ ASTRIT nato a MAMURRAS( ALBANIA) il 01/08/1970 avverso la sentenza del 01/02/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIdato avy.go alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Hoxha Julian e Sulaj Astrit, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40762/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali principio di celerità censure procedurali diritto di ottenere una decisione limiti procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HOXHA JULIAN nato a VALONA( ALBANIA) il 03/08/1980 SULAJ ASTRIT nato a MAMURRAS( ALBANIA) il 01/08/1970 avverso la sentenza del 01/02/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIdato avy.go alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Hoxha Julian e Sulaj Astrit, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

A motivi di ricorso la difesa si duole della carenza di motivazione, lamentando che il giudice si è limitato a ratificare l'accordo tra le parti, astenendosi dal considerare la correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della pena. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui è valutata la congruità della pena e l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto in contestazione è accompagnata dal riferimento, sia pure succinto, al verbale di arresto e al verbale di sequestro della sostanza stupefacente. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2