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Ordinanza — n. 40753/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40753/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40753/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLAKU VAID nato il 12/02/1984 avverso la sentenza del 25/02/2022 del GIP TRIBUNALE di RAGUSAehatgaat%ttgrafitqaMtg-- udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELIA; N. 13289/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Plaku Vaid ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epi- grafe, deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazio- nale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40753/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Parole chiave

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plagio motivi decisione pregiudiziale in materia di assoggettamento fiscale posizione della vittima nuove allegazioni di fatto vie di fatto
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLAKU VAID nato il 12/02/1984 avverso la sentenza del 25/02/2022 del GIP TRIBUNALE di RAGUSAehatgaat%ttgrafitqaMtg-- udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELIA; N. 13289/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Plaku Vaid ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epi- grafe, deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazio- nale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2022 Il