Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40752/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40752/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40752/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOUACH ABDELLATIF nato il 16/04/1986 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Alouach Abdellatif ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla negata applicazione dell'art.131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40752/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen. Il ricorso è inammissibile. La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Parole chiave

Generato dall'IA
attendibilità dei testimoni allegazioni fattuali non credibili testimonianze contraddittorie lacune probatorie testimone a discarico esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOUACH ABDELLATIF nato il 16/04/1986 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Alouach Abdellatif ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla negata applicazione dell'art.131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.;

Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901). Ebbene, la Corte di merito ha offerto congrua motivazione sul punto, condividendo il giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla gravità del fatto, desumibile dall'elevato livello del tasso alcolemico nell'ambito della fattispecie contestata, dalla ricorrenza dell'aggravante dell'orario notturno ed anche dalle condizioni della strada, essendosi il fatto verificato nella stagione invernale, che impone particolare cautela nell'assunzione della guida. Si tratta di motivazione del tutto conferente, non censurabile in questa sede sotto il profilo della logicità e coerenza, a fronte della quale la difesa prospetta una non consentita rivalutazione degli elementi esaminanti nel merito.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 202