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Ordinanza — n. 40748/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding blood draw notice violation, ruling defect cured by expedited trial request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40748/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that failure to inform the defendant of the right to a private lawyer during a blood test rendered the evidence null. Although the defense argued this violated procedural rights, the court held that the defect was cured because the defendant subsequently requested an expedited trial following the opposition to a criminal judgment. Consequently, the procedural flaw was deemed remedied under established case law, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen.: A procedural defect regarding the notice of the right to a private lawyer during a blood test is cured if the defendant requests an expedited trial following the opposition to a criminal judgment.

Parole chiave

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procedural defect blood test notice expedited trial cured nullity private lawyer right criminal procedure inadmissible appeal sottrazione alla prova del sangue

Disposizioni normative citate

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Rilevato che la difesa lamenta violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per mancato avviso rivolto all'imputato di farsi assistere da difensore di fiducia in occasione del prelievo ematico, deducendo l'inutilizzabilità dell'esito degli accertamenti effettuati sulla persona del ricorrente.
Art. 180 cod. proc. pen.
Art. 182, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.
Art. 464 cod. proc. pen.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Rilevato che la difesa lamenta violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rossi, Rv. 282245
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISTRUSSO MARCO nato a CAGLIARI il 27/09/1990 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Bistrusso Marco. Rilevato che la difesa lamenta violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per mancato avviso rivolto all'imputato di farsi assistere da difensore di fiducia in occasione del prelievo ematico, deducendo l'inutilizzabilità dell'esito degli accertamenti effettuati sulla persona del ricorrente.

Considerato che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, la nullità dedotta è sanata in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (cfr. ex nnulits Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rossi, Rv. 282245, così massimata:"In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agii artt. 438, comma 6- bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna").

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensor