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Ordinanza — n. 40747/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity and failure to cite legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40747/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the arguments lacked specificity and were merely assertive rather than grounded in necessary legal analysis. The appellant challenged the lower court's findings on liability and sentencing mitigation without adequately engaging with the appellate court's detailed reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131bis c.p.: An appeal to the Supreme Court must be specific and cite the precise legal grounds justifying the request; generic assertions or mere criticism of the lower court's reasoning without pointing to specific errors in the legal application render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity code of criminal procedure sentencing mitigation legal grounds citation revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131bis c.p.
Manifestamente infondato è anche profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.
Art. 133 c.p.
conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
d.l. 23.5.2008 n. 2002
operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modíf.
I. 24.7.2008 n. 125
art. 131bis cod. pen
Manifestamente infondato è anche profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen.
articolo 62bis c.p
In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro
Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri
Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso
Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv.
Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri
192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv.
Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri
214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, - non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURRIN CHRISTIAN nato a PADOVA il 11/08/1990 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; r N. 12686/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Turrin Christian ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con i primi due motivi violazione di legge e/o vizio motiva- zionale in relazione all'affermazione di responsabilità che sarebbe stata ancorata a meri indizi non univoci, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione del re- sponsabile del sinistro, sulla scorta di quanto dichiarato dalla persona offesa, con un terzo motivo violazione dell'art. 131bis cod. pen. in punto di mancato ricono- scimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e con un quarto motivo in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti gene- riche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno già ar- gomentatamente confutato (pag.

5) i rilievi in punto di attendibilità della persona offesa e dell'individuazione del conducente dell'automezzo, individuato anche gra- zie al parziale riconoscimento del numero di targa e ai danni riportati. Manifestamente infondato è anche profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. in quanto la Corte territoriale (pag. 6), rispondendo alla specifica richiesta sul punto, ha argo- mentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non puni- bilità con la condotta particolarmente grave.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del díctum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga N. 12686/2022 R.G. conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Infine, i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro di- niego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativa- mente per l'odierno ricorrente, la mancanza di elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento delle stesse.

Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuantí generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).

In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modíf. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in conside- razione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del sog- getto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, secondo una giurispru- denza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che neces- sita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in que- stione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza N. 12686/2022 R.G. - che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalida ex plurimis, Sez. 1, zione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891;

Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, - non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi