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Ordinanza — n. 40739/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40739/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Bojaxhiu Leksi against a plea bargain sentence inadmissible. The defense argued the lower court lacked sufficient motivation regarding potential acquittal causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that appeals against plea bargains are strictly limited to specific statutory grounds, none of which were raised in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; failure to raise these grounds renders the appeal inadmissible, imposing costs on the appellant.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation statutory grounds Criminal Procedure Code procedural costs ordinanze probatorie principio d'ufficio e principio inquisitorio legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 129, cod. proc. pen.
Nel ricorso la difesa lamenta che il giudice non ha espresso adeguata motivazione in ordine all'assenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Law n. 103 del 2017
Art. 616, cod. proc. pen.
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOJAXHIU LEKSI nato il 08/05/1986 avverso la sentenza del 09/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato av)/(;) alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione La difesa di Bojaxhiu Leksi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena in epigrafe indicata. Nel ricorso la difesa lamenta che il giudice non ha espresso adeguata motivazione in ordine all'assenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.

Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso in esame non è stato eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio dalla Corte - e, poiché non si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza o questioni riguardanti l'erronea qualificazione giuridica del fatto o il vizio della volontà, la impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore