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Ordinanza — n. 40737/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40737/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40737/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KEITA SAIUKON nato il 01/01/1994 YAFFA BUKARY nato il 26/12/1995 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 11527/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Keita Saiukoyk, e Yaffa Bukary ricorrono, a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, secondo quanto si legge in ru- brica, violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per il Keita Saikou e della sospensione condizionale della pena per il Yaffa Bukary. Nel corpo del ricorso si lamenta, invece, il mancato rico- noscimento allo Yaffa della circostanza attenuante della collaborazione ex art. 73 co. 7 Dpr. 309/90 e l'eccessività della pena per il Keita. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 164 cod. pen, art. 133 c.p; Ordinanza — n. 40737/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Hanno poi riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 73 co. 7 Dpr. 309/90, evidentemente solo al Yaffa (oltre che al coimputato non ricorrente Ca- mara Lamine), che avevano consentito ai CC di rintracciare rapidamente il Keita.N. 11527/2022 R.G.

Parole chiave

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scemata imputabilità allegazioni fattuali non credibili prova del dolo verdetto di colpevolezza responsabilità penale capacità di stare in giudizio

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Ed anche di quello secondo cui , in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr.
art. 164 cod. pen
2021 ha condivisibilmente evidenziato che la valutazione pro- gnostica richiesta dall'art. 164 cod. pen.
art. 133 c.p
Ed anche di quello secondo cui , in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KEITA SAIUKON nato il 01/01/1994 YAFFA BUKARY nato il 26/12/1995 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 11527/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Keita Saiukoyk, e Yaffa Bukary ricorrono, a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, secondo quanto si legge in ru- brica, violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per il Keita Saikou e della sospensione condizionale della pena per il Yaffa Bukary. Nel corpo del ricorso si lamenta, invece, il mancato rico- noscimento allo Yaffa della circostanza attenuante della collaborazione ex art. 73 co. 7 Dpr. 309/90 e l'eccessività della pena per il Keita. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono onsentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Si è già evidenziata, in precedenza, la discrasia tra rubrica e contenuto dell'atto di impugnazione, che ne evidenzia vieppiù l'aspecificità e la genericità. Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarato inammissibili. I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto dei motivi per cui hanno negato agli odierni ricorrenti le circostanze attenuanti generiche, in ragione della gravità della condotta tenuta e non emergendo comportamenti specifici che giustificassero un più favorevole trattamento, e hanno ritenuto non concedibile allo Yaffa la chiesta sospensione condizionale in ragione di una prognosi sfavore- vole allo stesso circa il fatto che si asterrà per il futuro dal commettere nuovi reati, tenuto conto della gravità dei fatti commessi e dei segnali di un collegamento con organizzazioni criminali in grado di movimentare elevate partite di droga e carta- moneta falsificata.

Hanno poi riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 73 co. 7 Dpr. 309/90, evidentemente solo al Yaffa (oltre che al coimputato non ricorrente Ca- mara Lamine), che avevano consentito ai CC di rintracciare rapidamente il Keita.N. 11527/2022 R.G.

3. Il provvedimento impugnato appare, pertanto, collocarsi nell'alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in consi- derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

Ed anche di quello secondo cui , in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. Sez. 3, n. 30562 del 19/3/2014, Avveduto ed altri, Rv. 260136; conf. Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, Di Domenico, Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 dep. 2010, Miranda, Rv. 246184, in un caso in cui la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferi- mento ai precedenti penali dell'imputato).

La recente Sez. 2, n. 2742 del 15/12/2020 dep. 2021 ha condivisibilmente evidenziato che la valutazione pro- gnostica richiesta dall'art. 164 cod. pen. richiama la necessaria considerazione complessiva delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., sia in relazione alla gravità del reato -modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato, inten- sità del dolo -, sia con riguardo alla capacità a delinquere -motivi a delinquere e carattere del reo, precedenti penali, condotta del reo antecedente, contemporanea o susseguente al reato, condizioni di vita - (nel caso di specie, era stato valorizzato il solo requisito della mancanza di un reddito e della gravità della condotta quale apoditticamente considerata, ma non era dato comprendere dall'argomentazione adottata dai giudici di merito per quale motivo dovesse necessariamente presu- mersi che il reo, soggetto incensurato, avrebbe reiterato il reato nonostante la condanna subita, e non avrebbe deciso, piuttosto, di cambiare condotta di vita per impedire l'esecuzione della pena)".

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo N. 11527/2022 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mend