Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding evidence and procedural error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Maurizio Caruso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's application of Article 192 of the Code of Criminal Procedure, arguing a violation of procedural rights. The court rejected this claim because the arguments were generic, failed to address the specific evidence regarding the abandoned package, and merely repeated points already dismissed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 192, comma 1, d.P.R. 309/90: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited do not directly confront the specific factual and evidentiary elements established by the court of first instance and instead offer a non-specific interpretation of facts already ruled upon.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO MAURIZIO nato a SUSA il 23/09/1971 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; 5J Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il del ricorso proposto da Caruso Maurizio, a mezzo del difensore, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. Ritenuto che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo, idoneo a rendere conto del decisum e immune dai vizi lamentati.
Ritenuto che le argomentazioni a sostegno del ricorso, oltre a prospettare una non consentita diversa interpretazione dei fatti, sono prive di specificità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. Il ricorso, invero, non si confronta con le puntuali argomentazioni illustrate in sentenza, in cui si pone in rilievo la circostanza che il ricorrente fu visto dagli operanti abbandonare una busta contenente sostanza stupefacente dello stesso tipo di quella rinvenuta nell'alloggio vuoto, contiguo all'abitazione dell'imputato, nel quale questi accedeva agevolmente.
Ritenuto che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. in ragione di argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis, Rv. 266924). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2022 Il