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Ordinanza — n. 40733/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40733/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40733/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Scaglione Alex, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Pavia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada L'esponente si duole del vizio della carenza di motivazione, lamentando come il giudice non abbia espresso adeguate giustificazioni in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento dell'imputato contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40733/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada L'esponente si duole del vizio della carenza di motivazione, lamentando come il giudice non abbia espresso adeguate giustificazioni in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento dell'imputato contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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momento del reato allegazioni fattuali non credibili testimonianza della vittima accusa penale allegazioni di persecuzione contraddittorie facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Scaglione Alex, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Pavia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
strada L'esponente si duole del vizio della carenza di motivazione, lamentando come il giudice non abbia espresso adeguate giustificazioni in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento dell'imputato contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAGLIONE ALEX nato a VOGHERA il 07/01/1991 avverso la sentenza del 04/03/2022 del TRIBUNALE di PAVIAdato av)‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Scaglione Alex, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Pavia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada L'esponente si duole del vizio della carenza di motivazione, lamentando come il giudice non abbia espresso adeguate giustificazioni in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento dell'imputato contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen.

2. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso in esame non è stata eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio dalla Corte — e poiché non si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza o questioni riguardanti l'erronea qualificazione giuridica o vizi della volontà, la impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere