Cassation appeal dismissed for inadmissibility as unraised appeal issue regarding undeclared illegal income.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the argument regarding undeclared illegal income was not raised during the appellate proceedings. The appellant claimed exemption from disclosure due to the principle of *nemo tenetur se detegere*, but the Court held that such issues must be presented to the Court of Appeal unless they are obvious errors of law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, e 609, comma 1 e 2, cod. proc. pen.: Issues not raised in the appeal cannot be deduced in Cassation unless they are obvious errors of law or could not have been raised in the second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE GIOVANBATTISTA nato a PALERMO il 22/02/1964 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Filippone Giovanbattista, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Palermo per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. La difesa lamenta erronea applicazione della legge penale, rappresentando . che i redditi non dichiarati dal ricorrente derivavano dall'attività di venditore ambulante svolta abusivamente.
Trattandosi di redditi illeciti provenienti da esercizio abusivo dell'attività, il ricorrente non sarebbe stato tenuto ad indicarli, pena la violazione del principio nemo tenetur se detegere, Il ricorso è inammissibile. La questione proposta all'attenzione di questa Corte non era stata devoluta ai giudici di appello. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 1 e 2, cod. proc. pen., impone che non possano essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.
Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluto ad essa con l'impugnazione (cfr. Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa e altro, Rv. 269632 - 01). Ad ogni modo il rilievo è manifestamente infondato. Nel precedente citato nel ricorso, questa Corte ha così statuito:" Non integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 la mancata indicazione, nella dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, della percezione di redditi da attività illecite, quando questi sono il frutto dei reati oggetto del procedimento in cui viene richiesta l'ammissione a tale beneficio" (così Sez. 4, n. 27990 del 13/01/2017, Rv. 269971).
Ebbene, nel ricorso non si documenta che i proventi dell'attività di venditore ambulante siano frutto del reato oggetto del procedimento in cui fu richiesta l'ammissione al patrocinio a spese della Stato. La prospettazione è dunque del tutto sfornita di elementi a sostegno. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 D E-1 P O S