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Ordinanza — n. 40727/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for suspended sentence denial due to inadmissible late evidence and unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40727/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Stefano Rossini inadmissible, rejecting his challenge to the denial of a suspended sentence. The court found the appellant's arguments regarding prior convictions and plea agreements to be unfounded and noted that newly submitted documents were inadmissible because they were not produced in earlier proceedings. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.p.: Appeals based on new evidence submitted for the first time in the cassation phase are inadmissible unless the applicant was unable to produce them in prior instances, and such submissions must not seek a re-evaluation of facts already judged.

Parole chiave

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suspended sentence denial inadmissible appeal new evidence admissibility prior conviction relevance court costs and fine revoca della sospensione condizionale pene condizionali liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo; ritenuto che, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedente condanna per reato poi estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod.
Art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
282377:"Ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod.
Art. 75 d.P.R. 309/90
pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce"); ritenuto, quanto alla richiesta di acquisizione del documento allegato al ricorso (revoca della sanzione amministrativa prevista dall'art. 75 d.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.p.
art. 75 d.P.R. 309/90
pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce"); ritenuto, quanto alla richiesta di acquisizione del documento allegato al ricorso (revoca della sanzione amministrativa prevista dall'art. 75 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Pagani, Rv. 277355
Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Pagani, Rv. 277355); ritenuto che, sempre ai suddetti fini, per consolidato orientamento di questa Corte anche la sentenza di patteggiannento può essere valutata ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena (cfr.
Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377
Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377:"Ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art.
Sez. 3, n. 8996 del 10 febbraio 2011, P., Rv. 249614
Sez. 3, n. 8996 del 10 febbraio 2011, P., Rv. 249614; Sez.
Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSINI STEFANO nato a SARNICO il 08/01/1975 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Rossini Stefano a mezzo del difensore. Ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato.

Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo; ritenuto che, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedente condanna per reato poi estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (cfr. Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Pagani, Rv. 277355); ritenuto che, sempre ai suddetti fini, per consolidato orientamento di questa Corte anche la sentenza di patteggiannento può essere valutata ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena (cfr.

Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377:"Ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce"); ritenuto, quanto alla richiesta di acquisizione del documento allegato al ricorso (revoca della sanzione amministrativa prevista dall'art. 75 d.P.R. 309/90 disposta dal Prefetto di Brescia in data 18/10/2021), che i documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici del merito (cfr.

Sez. 3, n. 8996 del 10 febbraio 2011, P., Rv. 249614; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390); ritenuto che il provvedimento di cui si chiede l'acquisizione reca data anteriore alla sentenza di appello e che risulta indimostrata la circostanza che l'interessato non sia stato in grado di produrre anteriormente tale atto; ritenuto comunque che detta produzione è tesa a sollecitare apprezzamenti di merito in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consig