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Ordinanza — n. 40726/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40726/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40726/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MABROUK REDOUANE nato il 06/09/1982 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da El Mabrouk Redouane a mezzo del difensore. Ritenuto che i motivi prospettati nel ricorso, in punto di responsabilità dell'imputato in ordine alle fattispecie contestate di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, risultano del tutto infondati.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40726/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i motivi prospettati nel ricorso, in punto di responsabilità dell'imputato in ordine alle fattispecie contestate di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, risultano del tutto infondati.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della querela penale revisione della sentenza penale guida recidiva in stato di ebbrezza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MABROUK REDOUANE nato il 06/09/1982 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da El Mabrouk Redouane a mezzo del difensore. Ritenuto che i motivi prospettati nel ricorso, in punto di responsabilità dell'imputato in ordine alle fattispecie contestate di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, risultano del tutto infondati.

Invero, quanto alla responsabilità dell'imputato, il ricorso propone ragioni riproduttive di profili già adeguatamente vagliati in sentenza, avendo i giudici di merito offerto congrua giustificazione in ordine alle ragioni del decisum, dando conto in modo puntuale degli elementi risultanti a carico dell'imputato. Considerato, quanto all'ulteriore doglianza, che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è istituto di carattere eccezionale, vigendo, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi innanzi al primo giudice.

L'articolo 603, comma 1, cod. proc. pen. non riconosce carattere di obbligatorietà all'esercizio del potere del giudice d'appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, ma subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv. 266820 - 01, così massimata: "La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti").

Ciò che nella specie si è effettivamente verificato, avendo i giudici di merito esplicitato adeguatamente il proprio convincimento in ordine alla superfluità degli approfondimenti richiesti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consiglier