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Ordinanza — n. 40721/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence due to lack of specific sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40721/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Kata Kaita inadmissible, ruling that the lower court's sentencing reasoning was logical and legally sound. The appellant argued the sentence was excessive and lacked specific justification, but the court found the arguments vague and failed to engage with the appellate court's detailed assessment of drug quantities and arrest history. The decision rests on the principle that judges have discretionary power to sentence below the statutory minimum without providing exhaustive reasoning if the sentence is near the minimum or based on general criteria of equity.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court holds that a sentencing decision below the statutory average does not require detailed specific reasoning if the evaluative parameters are discernible from the overall argumentation, and that appeals claiming lack of motivation are inadmissible when the lower court's reasoning is logical and consistent with legal principles.

Parole chiave

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sentencing discretion lack of motivation statutory minimum inadmissible appeal drug trafficking penalty procedural economy equitable sentencing attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino
(così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serra-tore
Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro
Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv.
Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso
256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro
255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro
Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese
Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KATA KAITA nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 10606/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Kata Kaita ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo viola- zione di legge e vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena, ritenendo che quella irrogata, sia eccessiva e non abbia adeguatamente tenuto conto dei motivi di appello sul punto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, discostandosi dal minimo edittale, i numerosi arresti per il medesimo reato, il numero degli ovuli e la differente qualità delle droghe cadute in sequestro. L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso -che peraltro non è quello che ci occupa- in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;

Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serra- tore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento se- guito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).

N. 10606/2022 R.G. E' stato altresì sottolineato, ancora di recente, che. in tema di determina- zione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giu- dice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo com- plesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quan- tificazione della pena. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ìn favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2022 Il Co,rt