Cassation appeal dismissed for withdrawal; appellant renounced appeal, triggering inadmissibility and costs under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally renounced the request on July 22, 2022. Although the appellant had initially challenged the lower court's conviction for a specific offense, the subsequent withdrawal prevented any substantive review of the legal arguments. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under the relevant procedural articles and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589, 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible if the appellant renounces the request, resulting in a declaration of inadmissibility and an order to pay procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICUTTIN LUCA nato a LATISANA il 08/10/1992 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Udine nei confronti di Cicuttin Luca in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. L'imputato, a mezzo del difensore aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Con atto pervenuto in data 22 luglio 2022 il ricorrente, personalmente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con preclusione della valutazione del ricorso. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore resi