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Ordinanza — n. 40717/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation regarding sentencing and denial of general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40717/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for a traffic offense. The appellant argued the sentencing lacked proper justification and that general mitigating circumstances were wrongly denied. The court ruled that the lower court sufficiently explained its reasoning based on the defendant's numerous prior criminal records and that cassation review cannot re-evaluate the appropriateness of the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada; Art. 133 cod. pen.: In traffic offenses, the trial court's sentencing decision is unassailable on appeal if it provides a non-contradictory rationale based on preponderant factors like prior records, and the supreme court cannot re-evaluate the sentence's congruity.

Parole chiave

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traffic offense sentencing general mitigating circumstances lack of motivation appeal prior criminal records cassation inadmissibility pericolo di tortura diritto di essere arrestato dubbio ragionevole

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada
Art. 133 cod. pen.
271269: "In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
271269: "In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUZZI ROBERTO nato a REGGIO EMILIA il 01/12/1972 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Truzzi Roberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) cod. strada con condanna alla pena ritenuta di giustizia. L'esponente deduce vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Si osserva come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorío, avendo í giudici di merito illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputato, sia con riferimento al diniego del beneficio della concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti specifici annoverati dal ricorrente.

Deve ribadirsi come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio [cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269: "In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)"].

Quanto all'entità della pena irrogata, per consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere