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Ordinanza — n. 40714/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to sufficient reasoning on sentencing and denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40714/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal liability for continued offense. The appellant argued for a different sentencing treatment, but the appellate court had already provided a reasoned decision regarding the specific penalty and the refusal of generic mitigating circumstances based on numerous prior convictions. The Court upheld this judgment, noting that the lower court was not required to address every single defense point, only the preponderant elements excluding the benefit.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: In matters of generic mitigating circumstances, the trial judge is not bound to evaluate every single defensive argument, but must indicate the preponderant elements considered obstructive to the benefit, as the factual judgment is unassailable in terms of legality provided it is non-contradictory.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances continued criminal offense inadmissible cassation appeal sentencing reasoning prior criminal records domanda d'asilo di cittadino nigeriano mantenimento dopo il divorzio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
L'esponente deduce violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
271269: "In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
art. 62-bis cod. pen
L'esponente deduce violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
271269: "In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NTICHA ALI nato il 16/01/1979 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Nticha Ali ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua responsabilità per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 con condanna alla pena ritenuta di giustizia. L'esponente deduce violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile. Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i Giudici di merito illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputato, sia con riferimento al diniego del beneficio della concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti specifici annoverati dal ricorrente. Deve ribadirsi come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio [cfr.

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269: "In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)"].

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore i