Cassation court dismisses appeal claiming sentencing below statutory minimum due to lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeals by Fouzi and Karim inadmissible, rejecting their claim that the sentence violated Article 133 of the Penal Code. Although the defense argued the penalty was below the statutory minimum, the appellate court had adequately justified the sentence based on the severity of the seized drugs and the evidence of significant drug trafficking. The cassation court ruled that reviewing the proportionality of the sentence constitutes an impermissible new evaluation, thus upholding the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 133 cod. pen.: A cassation appeal challenging the proportionality of a sentence is inadmissible if the lower court's reasoning is not arbitrary or illogical, as the supreme court cannot substitute its own assessment of sentencing congruity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOUCCIF FOUZI nato il 21/06/2002 KHALFAOUI KARIM nato il 01/10/2000 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Louccif Fouzi e Khalfaoui Karim, a mezzo del comune difensore, ritenuti responsabili, nelle due sentenza di merito conformi, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 rilevato che la difesa lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. con riferimento al mancato contenimento della pena inflitta agli imputati nel minimo edittale; ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito offerto adeguata motivazione in ordine alla congruità della scelta sanzionatoria adottata dal primo giudice.
Ed invero, pur riconoscendo che la pena base è stata individuata nella misura massima, si sono poste in evidenza la gravità del fatto, in ragione del dato ponderale e qualitativo della sostanza caduta in sequestro, e le modalità della condotta, indicative dell'inserimento dei prevenuti in un "significativo traffico di droga". Considerato che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il