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Ordinanza — n. 40710/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded legal qualification challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40710/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Leonardo Sportiello inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's legal qualification of the facts regarding the use of Kalashnikovs, arguing a violation of law. The court rejected this claim as manifestly unfounded because it merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law is manifestly unfounded because it is a reproduction of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal violation of law legal qualification of facts repetition of arguments inadmissible appeal court of cassation procedural dismissal altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPORTIELLO LEONARDO nato a NAPOLI il 04/05/1973 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; Premesso che Leonardo SPORTIELLO ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale, riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti e sulla recidiva, è stato condannato alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 110, 628, primo comma, terzo comma, n. 1 e quarto comma, cod. pen., nonché per il delitto di cui agli artt. 81, 110, 56, 575, 576, primo comma, n. 1, con riferimento all'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. e per i reati di cui agli artt. 81, 61, primo comma, n. 2, 110 cod. pen., art. 1, legge 18 aprile 1975, n. 110, artt. 2, 4 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 2) è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, a pag. 6, il riferimento a plurimi colpi di kalashnikov esplosi a distanza ravvicinata in direzione delle vittime); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente