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Ordinanza — n. 40709/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40709/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40709/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIEDDU MAURO nato a ALES il 08/05/1970 avverso la sentenza del 01/10/2019 del TRIBUNALE di TIVOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; •••<" Premesso che NIEDDU Mauro propone appello (da riqualificarsi come ricorso per cassazione) avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stato condannato alla pena di euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato che analoghe contestazioni in punto di fatto vengono mosse con il secondo motivo di ricorso alla dosimetria della pena, applicata in misura di poco superiore al minimo edittale (euro 1.200,00 a fronte di un minimo di euro 1.000,00) e, quindi, legittimamente giustificata del giudice di merito con un sintetico, ma sufficiente, richiamo ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. (si veda, in particolare, la terza pagina della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non versandosi in ipotesi di esonero, di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo indicare in euro tremila;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 40709/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato che analoghe contestazioni in punto di fatto vengono mosse con il secondo motivo di ricorso alla dosimetria della pena, applicata in misura di poco superiore al minimo edittale (euro 1.200,00 a fronte di un minimo di euro 1.000,00) e, quindi, legittimamente giustificata del giudice di merito con un sintetico, ma sufficiente, richiamo ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. (si veda, in particolare, la terza pagina della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non versandosi in ipotesi di esonero, di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo indicare in euro tremila;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta danno patrimoniale procurato con astuzia valore venale abbandono del procedimento per truffa stima della sostanza aziendale insufficienza della massa attiva

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIEDDU MAURO nato a ALES il 08/05/1970 avverso la sentenza del 01/10/2019 del TRIBUNALE di TIVOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; •••<" Premesso che NIEDDU Mauro propone appello (da riqualificarsi come ricorso per cassazione) avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stato condannato alla pena di euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato che analoghe contestazioni in punto di fatto vengono mosse con il secondo motivo di ricorso alla dosimetria della pena, applicata in misura di poco superiore al minimo edittale (euro 1.200,00 a fronte di un minimo di euro 1.000,00) e, quindi, legittimamente giustificata del giudice di merito con un sintetico, ma sufficiente, richiamo ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. (si veda, in particolare, la terza pagina della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non versandosi in ipotesi di esonero, di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo indicare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente