Ordinanza — n. 40704/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNONE GIUSEPPE nato a PALERMO il 08/01/1971 avverso l'ordinanza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO Llato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; RILEVATO che il ricorso di Giuseppe ARNONE avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile la sua dichiarazione di ricusazione nei confronti del "Magistrato di sorveglianza di Palermo", è stato proposto personalmente dall'interessato in data 29.11.2021, nelle forme previste dall'art. 123 cod. proc. pen.; che, sia la data di notifica dell'ordinanza impugnata (29.11.2021), sia quella di proposizione del ricorso, sono successive al 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con la quale, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 123 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40704/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 123 cod. proc. pen.; che, sia la data di notifica dell'ordinanza impugnata (29.11.2021), sia quella di proposizione del ricorso, sono successive al 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con la quale, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNONE GIUSEPPE nato a PALERMO il 08/01/1971 avverso l'ordinanza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO Llato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; RILEVATO che il ricorso di Giuseppe ARNONE avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile la sua dichiarazione di ricusazione nei confronti del "Magistrato di sorveglianza di Palermo", è stato proposto personalmente dall'interessato in data 29.11.2021, nelle forme previste dall'art. 123 cod. proc. pen.; che, sia la data di notifica dell'ordinanza impugnata (29.11.2021), sia quella di proposizione del ricorso, sono successive al 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con la quale, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden