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Ordinanza — n. 40703/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40703/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40703/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVOLI VINCENZO nato a PALERMO il 09/08/1971 avverso l'ordinanza del 29/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOto avviso alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; RILEVATO che il ricorso di Vincenzo VIVOLI avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto la sua istanza volta ad ottenere la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, è stato proposto personalmente dall'interessato in data 13.10.2021; che, sia la data di notifica dell'ordinanza impugnata (4.10.2021), sia quella di proposizione del ricorso, sono successive al 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con la quale, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40703/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOto avviso alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; RILEVATO che il ricorso di Vincenzo VIVOLI avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto la sua istanza volta ad ottenere la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, è stato proposto personalmente dall'interessato in data 13.10.2021; che, sia la data di notifica dell'ordinanza impugnata (4.10.2021), sia quella di proposizione del ricorso, sono successive al 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con la quale, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione facoltà di astenersi dal testimoniare vizio di procedura obbligo di comparizione all'udienza difetto di legittimazione del ministero pubblico deposizione inattendibile
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVOLI VINCENZO nato a PALERMO il 09/08/1971 avverso l'ordinanza del 29/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOto avviso alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; RILEVATO che il ricorso di Vincenzo VIVOLI avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto la sua istanza volta ad ottenere la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, è stato proposto personalmente dall'interessato in data 13.10.2021; che, sia la data di notifica dell'ordinanza impugnata (4.10.2021), sia quella di proposizione del ricorso, sono successive al 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con la quale, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden