Ordinanza — n. 40702/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILLITTERI MICHELE nato a PALERMO il 05/06/1960 avverso l'ordinanza del 28/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da Michele PILLITTERI avverso il provvedimento in data 9.5.2018, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Trapani aveva respinto le doglianze formulate dal condannato in relazione a dodici rapporti disciplinari (ed altrettanti reclami) elevati dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Trapani per le infrazioni di cui all'art. 77, comma 1, n. 16), d.P.R. n. 230/2000; che, a ragione della decisione, ha osservato il Tribunale che, sulla scorta delle relazioni mediche, attestanti l'idoneità del soggetto a viaggiare con mezzi ordinari con l'ausilio di ciambella (per ovviare alle emorroidi di cui soffriva), doveva escludersi che il trasferimento tramite i mezzi dell'Amministrazione penitenziaria potesse arrecare nocumento alle condizioni di salute del condannato, il cui pervicace rifiuto alle traduzioni doveva, perciò, considerarsi giustamente sanzionabile sul piano disciplinare;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 25 Cost; Ordinanza — n. 40702/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da Michele PILLITTERI avverso il provvedimento in data 9.5.2018, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Trapani aveva respinto le doglianze formulate dal condannato in relazione a dodici rapporti disciplinari (ed altrettanti reclami) elevati dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Trapani per le infrazioni di cui all'art. 77, comma 1, n. 16), d.P.R. n. 230/2000; che, a ragione della decisione, ha osservato il Tribunale che, sulla scorta delle relazioni mediche, attestanti l'idoneità del soggetto a viaggiare con mezzi ordinari con l'ausilio di ciambella (per ovviare alle emorroidi di cui soffriva), doveva escludersi che il trasferimento tramite i mezzi dell'Amministrazione penitenziaria potesse arrecare nocumento alle condizioni di salute del condannato, il cui pervicace rifiuto alle traduzioni doveva, perciò, considerarsi giustamente sanzionabile sul piano disciplinare;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILLITTERI MICHELE nato a PALERMO il 05/06/1960 avverso l'ordinanza del 28/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da Michele PILLITTERI avverso il provvedimento in data 9.5.2018, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Trapani aveva respinto le doglianze formulate dal condannato in relazione a dodici rapporti disciplinari (ed altrettanti reclami) elevati dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Trapani per le infrazioni di cui all'art. 77, comma 1, n. 16), d.P.R. n. 230/2000; che, a ragione della decisione, ha osservato il Tribunale che, sulla scorta delle relazioni mediche, attestanti l'idoneità del soggetto a viaggiare con mezzi ordinari con l'ausilio di ciambella (per ovviare alle emorroidi di cui soffriva), doveva escludersi che il trasferimento tramite i mezzi dell'Amministrazione penitenziaria potesse arrecare nocumento alle condizioni di salute del condannato, il cui pervicace rifiuto alle traduzioni doveva, perciò, considerarsi giustamente sanzionabile sul piano disciplinare;
LETTO il ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 77, comma 1, n. 16), d.P.R. n. 230/2000 e all'art. 25 Cost., posto che le traduzioni (in udienza) in contestazione non erano mai state disposte in forza di un ordine o di una determinata prescrizione, ma in attuazione di disposizioni processuali e quale mezzo per consentire l'esercizio del fondamentale diritto di difesa, sicché, in definitiva, era stato sanzionato un comportamento non previsto dall'art. 77 citato; RITENUTO che l'unico motivo articolato dal ricorrente attiene a pretese violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza, in ogni caso determinanti, al più, nullità non assolute; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi