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Ordinanza — n. 40699/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as non-appealable since jurisdictional rulings cannot be challenged under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40699/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the lower court's decision on jurisdiction was legally non-appealable. Antonio Romano challenged the Milan Military Court of Appeal's ruling that Italian courts lacked jurisdiction over aggravated collusion, arguing for transfer to Brescia. The court rejected this, noting that such jurisdictional determinations generally cannot be appealed unless they involve a specific foreign jurisdictional conflict not present here.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Sentences determining jurisdiction are non-appealable by cassation except in rare conflict scenarios, rendering this appeal inadmissible.

Parole chiave

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non-appealable jurisdictional ruling cassation inadmissibility Italian criminal procedure military court jurisdiction de plano inadmissibility risoluzione del conflitto giurisdizionale inosservanza delle norme sulla competenza proroga di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 28, comma 1 c.p.p.
pen.), potendo la sentenza che decide sulla giurisdizione, quand'anche eventualmente affetta da nullità assoluta, soltanto dar luogo a conflitto di giurisdizione a norma dell'art. 28, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33891 del 26/6/2009, Toscano
(Sez. 1, n. 33891 del 26/6/2009, Toscano, Rv.
Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, P.M. in proc. Guerini e altri
Sez. U, n. 20/1957, Shulties
272219, che richiama Sez. U, n. 20/1957, Shulties, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000);
Sez. U, n. 20/1957
272219, che richiama Sez. U, n. 20/1957, Shulties, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ANTONIO nato a SACKINGEN( GERMANIA) il 03/02/1967 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; RILEVATO che Antonio ROMANO, a mezzo dei suoi difensori, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte Militare di appello ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria militare in ordine al reato di collusione aggravata, disponendo trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, "per quanto di competenza"; che trattasi di ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile (art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), potendo la sentenza che decide sulla giurisdizione, quand'anche eventualmente affetta da nullità assoluta, soltanto dar luogo a conflitto di giurisdizione a norma dell'art. 28, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 33891 del 26/6/2009, Toscano, Rv. 244832; v. anche Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, P.M. in proc.

Guerini e altri, Rv. 272219, che richiama Sez. U, n. 20/1957, Shulties, Rv. 97845, secondo la quale siffatta tipologia di sentenza è eccezionalmente ricorribile per cassazione, non potendo essere oggetto di conflitto, solo nel caso - che qui non è ravvisabile - in cui il giudice italiano rinunci alla giurisdizione a favore dell'Autorità giudiziaria straniera); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside