Ordinanza — n. 40698/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENA ARDIAN nato il 21/03/1971 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; LETTO il ricorso per cassazione proposto da Ardian LENA avverso la sentenza emessa in data 9 luglio 2021 (con riserva di 90 giorni per il deposito della motivazione) in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del 18.9.2019, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva condannato l'imputato alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/98;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40698/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 13, comma 13, d.lgs. n. 286/98;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENA ARDIAN nato il 21/03/1971 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; LETTO il ricorso per cassazione proposto da Ardian LENA avverso la sentenza emessa in data 9 luglio 2021 (con riserva di 90 giorni per il deposito della motivazione) in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del 18.9.2019, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva condannato l'imputato alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/98;
RILEVATO che, per quanto risulta dagli atti, il ricorso è stato spedito a mezzo posta in data 22.11.2021 (ultimo giorno utile per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) direttamente presso questa Corte; che in data 14.12.2021 il ricorso è stato restituito da questa Corte al mittente, con nota a firma del Vice Segretario generale; che solo in data 11.1.2022 il ricorso è stato, infine, depositato presso il giudice a quo; RITENUTO alla luce degli oggettivi elementi di fatto ora rappresentati, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile per tardività;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente