Cassation court dismisses appeals against conviction for carrying telescopic sticks, citing lack of non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Longo and Palmieri inadmissible, upholding their convictions for carrying telescopic sticks. The appellants argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code and requested generic mitigating circumstances, but the court found these arguments infounded. The court ruled that the significant offensiveness of the 34 and 50 cm sticks precluded non-punishment, and the evidence relied on police control rather than defendant statements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 4 I n. 110/75: The court rejects appeals claiming non-punishment for carrying telescopic sticks when their significant offensiveness is evident, as the criminal liability is established by objective evidence of possession rather than subjective justification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LONGO VALERIO nato il 19/04/1972 PALMIERI CRISTOFORO nato a GELA il 23/01/1971 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento in data 14.12.2018, con la quale Valerio LONGO e Cristoforo PALMIERI erano stati condannati alla pena di due mesi di arresto e mille euro di ammenda ciascuno in quanto ritenuti, singolarmente, responsabili del reato di cui all'art. 4 I. n. 110/75 (porto ingiustificato di un bastone 'telescopico' a testa);
LETTI i ricorsi, con i quali, in modo sostanzialmente coincidente, si censurano, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la prova della colpevolezza degli imputati, nonché il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, in subordine, delle attenuanti generiche; RITENUTO che è manifestamente infondato il primo (comune) motivo di ricorso, atteso che la prova di responsabilità degli imputati è stata fondata non tanto sulle loro dichiarazioni (se non sotto il profilo della mancata allegazione del giustificato motivo del porto), quanto sull'esito del controllo eseguito il 17.5.2016 da personale della Polizia di Stato sull'autovettura a bordo della quale si trovavano i predetti e, in particolare, sulle borse di rispettiva pertinenza contenenti i due bastoni telescopici; che è manifestamente infondata anche la (comune) doglianza sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., correttamente esclusa per le caratteristiche di significativa offensività degli strumenti in questione (lunghi, rispettivamente, 34 e 50 cm); che, infine, è, allo stesso modo, manifestamente infondata anche la (comune) censura sul diniego delle attenuanti generiche, adeguatamente ancorato dai giudici di merito ai numerosi precedenti documentati a carico degli imputati; che, in conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore rE 0 IN CAN UTATA Il Presidente LIFRJA