Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40694/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40694/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40694/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLI ANTONIO nato a NAPOLI il 17/01/1970 avverso l'ordinanza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;6, Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in relazione ai reati associativi giudicati con le tre sentenze ivi elencate, l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Antonio CICCARELLI, è stata rigettata per la ritenuta carenza di elementi sintomatici dell'invocata identità del disegno criminoso; osservato, in particolare: che il giudice adito, pur avendo riconosciuto il medesimo contesto camorrista in cui maturarono le vicende di narco-traffico in forma associata (clan di Caivano), ha evidenziato, quali elementi ostativi alla sussistenza di una deliberazione unitaria:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 40694/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. da Antonio CICCARELLI, è stata rigettata per la ritenuta carenza di elementi sintomatici dell'invocata identità del disegno criminoso; osservato, in particolare: che il giudice adito, pur avendo riconosciuto il medesimo contesto camorrista in cui maturarono le vicende di narco-traffico in forma associata (clan di Caivano), ha evidenziato, quali elementi ostativi alla sussistenza di una deliberazione unitaria:

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico di cocaina partecipazione al reato reiterazione di reati penali correità criminalità persistente commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 671 cod. proc. pen
art. 81 cod. pen
d) lo sgretolamento della consorteria criminale a seguito degli arresti che precedettero le prime due condanne indicate nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione; letto il ricorso, con cui si denunciano, con un unico motivo, violazione dell'art. 81 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLI ANTONIO nato a NAPOLI il 17/01/1970 avverso l'ordinanza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;6, Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in relazione ai reati associativi giudicati con le tre sentenze ivi elencate, l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Antonio CICCARELLI, è stata rigettata per la ritenuta carenza di elementi sintomatici dell'invocata identità del disegno criminoso; osservato, in particolare: che il giudice adito, pur avendo riconosciuto il medesimo contesto camorrista in cui maturarono le vicende di narco-traffico in forma associata (clan di Caivano), ha evidenziato, quali elementi ostativi alla sussistenza di una deliberazione unitaria:

a) la notevole distanza temporale tra i fatti, occupata da un lungo periodo di detenzione subito dal condannato;

b) l'irrilevanza, per genericità, delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia sul mantenuto ruolo di leader del gruppo, rivestito dal CICCARELLI, anche in costanza di detenzione (i dichiaranti non avevano chiarito in che termini il condannato partecipasse alle decisioni del gruppo, come potesse assumere dall'interno del carcere il controllo del territorio e, soprattutto, da quando avesse ricostituito il sodalizio criminale);

c) la radicale diversità soggettiva dei componenti delle due associazioni dedite al narcotraffico;

d) lo sgretolamento della consorteria criminale a seguito degli arresti che precedettero le prime due condanne indicate nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione; letto il ricorso, con cui si denunciano, con un unico motivo, violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente tenuto conto che i delitti di cui all'ultima sentenza di condanna costituivano una conferma dell'acquisizione da parte della famiglia CICCARELLI del monopolio della gestione dello spaccio sul territorio del parco Verde di Caivano; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi che non si confrontano appieno con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione e che propongono una non consentita rivalutazione delle evidenze acquisite;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside