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Ordinanza — n. 40687/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court order denying probation due to lack of ethical self-criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40687/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court denied probation because the defendant, despite showing collaboration, lacked genuine self-criticism regarding his deviant behavior. The court rejected the appeal as it merely sought a re-evaluation of evidence without addressing the legal reasoning for denying the measure.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a surveillance court order denying probation is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of evidence without challenging the legal reasoning regarding the lack of genuine self-criticism.

Parole chiave

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probation denial surveillance appeal self-criticism requirement inadmissible appeal ethical values recovery motivi di cassazione riesame di una decisione precedente riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERRETTINI LORENZO nato a PERUGIA il 06/04/1973 avverso l'ordinanza del 11/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato l'istanza avanzata da Lorenzo BERRETTINI al fine di ottenere l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale; che, a ragione della decisione, il Tribunale, dopo aver ampiamente illustrato la capacità delinquenziale non comune del soggetto - già titolare di un'agenzia investigativa e coinvolto, sul piano ideativo e organizzativo, in numerose rapine aggravate, commesse con analoghe modalità operative e con strumentazione tecnologica avanzata utilizzata dallo stesso BERRETTINI (GPS, mini-telecamere, jammer per bloccare comunicazioni) -, dato atto della condotta collaborativa dal medesimo palesata con gli inquirenti, ha concluso affermando, in base alle risultanze dell'osservazione, come fosse ostativa alla concessione della misura richiesta la mancanza di una vera autocritica o di una reale dichiarazione di ripudio della propria devianza, tale da dimostrare un recupero, almeno parziale, di valori etici e di consapevolezza della necessità di conformare il proprio comportamento alle regole socialmente condivise;

LETTO il ricorso, con il quale sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale adito espresso un convincimento destituito di fondamento giuridico e contraddetto dai dati incontroversi illustrati nello stesso provvedimento impugnato; RITENUTO che l'impugnazione va dichiarata inammissibile, poiché essenzialmente protesa a una rivalutazione integrale degli elementi istruttori emersi dal giudizio in senso favorevole al condannato e non compiutamente correlata alla ratio decidendi;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi