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Ordinanza — n. 40685/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40685/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40685/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVI ANTONIO nato a GALLIPOLI il 11/03/1973 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; L i PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha disposto, nei confronti di Antonio CALVI, il differimento dell'esecuzione della pena, determinata nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Lecce in data 18.5.2021, per la durata di sei mesi dalla data della deliberazione; ha, inoltre, respinto l'istanza di retrodatazione al 19.2.2019 della decorrenza della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico, già concessa al CALVI con ordinanza del suddetto Tribunale in data 7.7.2020;

Regesto Legislator

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art. 94 d.P.R. n. 309/90; Ordinanza — n. 40685/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; L i PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha disposto, nei confronti di Antonio CALVI, il differimento dell'esecuzione della pena, determinata nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Lecce in data 18.5.2021, per la durata di sei mesi dalla data della deliberazione; ha, inoltre, respinto l'istanza di retrodatazione al 19.2.2019 della decorrenza della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico, già concessa al CALVI con ordinanza del suddetto Tribunale in data 7.7.2020;

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale allontanamento nonostante motivi di salute istituto di disintossicazione abbandono del procedimento penale revoca dell'annullamento riesame del decreto espulsione

Disposizioni normative citate

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art. 94 d.P.R. n. 309/90
LETTO il ricorso, con il quale, dopo un lungo excursus su caratteristiche e finalità dell'affidamento di cui all'art. 94 d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVI ANTONIO nato a GALLIPOLI il 11/03/1973 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; L i PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha disposto, nei confronti di Antonio CALVI, il differimento dell'esecuzione della pena, determinata nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Lecce in data 18.5.2021, per la durata di sei mesi dalla data della deliberazione; ha, inoltre, respinto l'istanza di retrodatazione al 19.2.2019 della decorrenza della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico, già concessa al CALVI con ordinanza del suddetto Tribunale in data 7.7.2020;

LETTO il ricorso, con il quale, dopo un lungo excursus su caratteristiche e finalità dell'affidamento di cui all'art. 94 d.P.R. n. 309/90, si assume che tale disposizione consentirebbe al condannato di ultimare il percorso di disintossicazione, se già ammesso alla misura alternativa in questione, anche nel caso in cui sopravvenga nuovo titolo esecutivo (non ostativo) e si censura l'ordinanza impugnata come "palesemente illogica" in quanto non avrebbe considerato "la marcata finalità terapeutica dell'affidamento in casi speciali"; OSSERVATO che l'atto di impugnazione si rivela, nella sua prospettazione, eccentrico, poiché sembra diretto a contestare il diverso provvedimento del 12.5.2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato cessato l'affidamento in prova già concesso per sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo; che, con riferimento all'ordinanza oggi impugnata, il ricorso non muove specifiche censure;

RITENUTO pertanto, che, per la sua genericità, il ricorso va dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres