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Ordinanza — n. 40684/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40684/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40684/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO FABIO nato a CATANIA il 15/10/1975 avverso l'ordinanza del 20/12/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Fabio LONGO per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le tre sentenze elencate: la prima, emessa dalla Corte d'appello di Catania in data 22.2.2019 (irrevocabile il 25.11.2020) per i reati dì associazione per delinquere e furto pluriaggravato; la seconda, emessa in data 23.3.2021 dalla Corte d'appello di Catania (irrevocabile 1'8.5.2021) per i reati di furto aggravato, evasione e resistenza a pubblico ufficiale; la terza, pronunciata in data 12.3.2021 dalla Corte d'appello di Catania (irrevocabile il 11.6.2021) per i reati di furto e possesso di grimaldelli; considerato, in particolare: - che il giudice adito ha stimato ostativi alla sussistenza di una deliberazione unitaria sia il significativo distacco temporale intercorrente tra gli episodi delittuosi esaminati (circa cinque anni tra i reati di cui alla prima sentenza e quelli giudicati con le altre due pronunce), sia la diversa natura delle violazioni; - che, ad avviso del giudice a quo, in relazione agli episodi di cui alla seconda e terza sentenza, commessi a distanza di poco più di cinque mesi, non è stata provata la sussistenza di una preventiva programmazione criminosa, non risultando alcun elemento da cui poter dedurre che ad aprile 2020 il LONGO avesse già programmato, anche solo nelle linee essenziali, í reati commessi a settembre 2020 (la cui eterogeneità, peraltro, è evidente, trattandosi di furto aggravato, evasione e resistenza a pubblico ufficiale); letto il ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe compiuto una valutazione globale degli indicatori dell'unicità del disegno criminoso, omettendo di valorizzare l'omogeneità dei reati e del bene protetto, nonché la ravvicinata distanza temporale tra i fatti e l'identità del focus commissi delicti e delle modalità di condotta (quanto meno con riguardo ai reati giudicati con le ultime due sentenze); ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo-confutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40684/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. da Fabio LONGO per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le tre sentenze elencate: la prima, emessa dalla Corte d'appello di Catania in data 22.2.2019 (irrevocabile il 25.11.2020) per i reati dì associazione per delinquere e furto pluriaggravato; la seconda, emessa in data 23.3.2021 dalla Corte d'appello di Catania (irrevocabile 1'8.5.2021) per i reati di furto aggravato, evasione e resistenza a pubblico ufficiale; la terza, pronunciata in data 12.3.2021 dalla Corte d'appello di Catania (irrevocabile il 11.6.2021) per i reati di furto e possesso di grimaldelli; considerato, in particolare: - che il giudice adito ha stimato ostativi alla sussistenza di una deliberazione unitaria sia il significativo distacco temporale intercorrente tra gli episodi delittuosi esaminati (circa cinque anni tra i reati di cui alla prima sentenza e quelli giudicati con le altre due pronunce), sia la diversa natura delle violazioni; - che, ad avviso del giudice a quo, in relazione agli episodi di cui alla seconda e terza sentenza, commessi a distanza di poco più di cinque mesi, non è stata provata la sussistenza di una preventiva programmazione criminosa, non risultando alcun elemento da cui poter dedurre che ad aprile 2020 il LONGO avesse già programmato, anche solo nelle linee essenziali, í reati commessi a settembre 2020 (la cui eterogeneità, peraltro, è evidente, trattandosi di furto aggravato, evasione e resistenza a pubblico ufficiale); letto il ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe compiuto una valutazione globale degli indicatori dell'unicità del disegno criminoso, omettendo di valorizzare l'omogeneità dei reati e del bene protetto, nonché la ravvicinata distanza temporale tra i fatti e l'identità del focus commissi delicti e delle modalità di condotta (quanto meno con riguardo ai reati giudicati con le ultime due sentenze); ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo-confutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione;

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale abbandono del procedimento penale criminalità persistente riduzione della pena carcerazione preventiva eccessiva altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO FABIO nato a CATANIA il 15/10/1975 avverso l'ordinanza del 20/12/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Fabio LONGO per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le tre sentenze elencate: la prima, emessa dalla Corte d'appello di Catania in data 22.2.2019 (irrevocabile il 25.11.2020) per i reati dì associazione per delinquere e furto pluriaggravato; la seconda, emessa in data 23.3.2021 dalla Corte d'appello di Catania (irrevocabile 1'8.5.2021) per i reati di furto aggravato, evasione e resistenza a pubblico ufficiale; la terza, pronunciata in data 12.3.2021 dalla Corte d'appello di Catania (irrevocabile il 11.6.2021) per i reati di furto e possesso di grimaldelli; considerato, in particolare: - che il giudice adito ha stimato ostativi alla sussistenza di una deliberazione unitaria sia il significativo distacco temporale intercorrente tra gli episodi delittuosi esaminati (circa cinque anni tra i reati di cui alla prima sentenza e quelli giudicati con le altre due pronunce), sia la diversa natura delle violazioni; - che, ad avviso del giudice a quo, in relazione agli episodi di cui alla seconda e terza sentenza, commessi a distanza di poco più di cinque mesi, non è stata provata la sussistenza di una preventiva programmazione criminosa, non risultando alcun elemento da cui poter dedurre che ad aprile 2020 il LONGO avesse già programmato, anche solo nelle linee essenziali, í reati commessi a settembre 2020 (la cui eterogeneità, peraltro, è evidente, trattandosi di furto aggravato, evasione e resistenza a pubblico ufficiale); letto il ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe compiuto una valutazione globale degli indicatori dell'unicità del disegno criminoso, omettendo di valorizzare l'omogeneità dei reati e del bene protetto, nonché la ravvicinata distanza temporale tra i fatti e l'identità del focus commissi delicti e delle modalità di condotta (quanto meno con riguardo ai reati giudicati con le ultime due sentenze); ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo-confutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres