Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40680/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40680/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40680/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: USSAIGI ANGELA nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; Premesso che USSAIGI Angela ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata condannata alla pena di anni undici e mesi otto dì reclusione per il delitto di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 601, primo comma, 602-ter, primo comma, lett. a), b) e c), cod. pen. e per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen. e art. 12, comma 3, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40680/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 81, secondo comma, 601, primo comma, 602-ter, primo comma, lett. a), b) e c), cod. pen. e per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen. e art. 12, comma 3, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione in materia penale cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: USSAIGI ANGELA nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; Premesso che USSAIGI Angela ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata condannata alla pena di anni undici e mesi otto dì reclusione per il delitto di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 601, primo comma, 602-ter, primo comma, lett. a), b) e c), cod. pen. e per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen. e art. 12, comma 3, lett.

b) e d) e comma 3-ter, lett.

a) e b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto dii responsabilità, non è consentito dalla legge, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagg. da 10 a 23 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, le pagg. 23 e 24); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ìl ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente