Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds failing to challenge specific reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly rejected a request for sentence continuation by failing to recognize the homogeneity of crimes committed over nearly two years. The court rejected this claim because the appeal relied on generic assertions without specifically confronting the logical reasoning used by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against an order rejecting a request for sentence continuation is inadmissible if it is based on generic grounds that do not specifically confront the logical reasoning adopted by the judge of execution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO TOMMASO nato a MESSINA il 27/01/1977 avverso l'ordinanza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da FERRO Tommaso per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Messina in data 20.7.2016 (irrevocabile 1'8.6.2017) e con la sentenza emessa in data 22.9.2017 dal Tribunale di Messina (irrevocabile il 23.5.2019), entrambe relative alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale ex art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; considerato, in particolare: - che il giudice adito, nonostante l'omogeneità delle violazioni e la loro riferibilità alla medesima misura di prevenzione, ha stimato ostativa alla sussistenza di una deliberazione unitaria la significativa distanza temporale tra i reati commessi (quasi due anni); - che, ad avviso del giudice a quo, lungi dal giustificare un trattamento sanzionatorio più mite, le reiterate violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale rendevano i fatti ancora più gravi, rivelando un'allarmante indifferenza ai precetti delle autorità; letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato l'omogeneità dei reati, la predisposizione di identici mezzi e l'analogo modus operandi, nonché il possibile collegamento tra i singoli episodi delittuosi; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché generica e basata su motivi aspecifici e meramente assertivi, che non si confrontano con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside