Court dismisses appeal for non-compliance with mandatory defense counsel requirement under Law 103/2017.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant filed it personally, violating the mandatory representation by a qualified defense attorney required since August 3, 2017. Antonio Mamone sought a declaration of non-enforceability of a prior conviction judgment but failed to engage a lawyer from the special register as mandated by Law 103/2017. The court ruled that despite the error being made de plano, the strict statutory requirement cannot be bypassed, resulting in dismissal and a fine for potential negligence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 1, legge n. 103/2017: Appeals filed personally by a party are inadmissible and subject to sanctions if not signed by a qualified defense attorney registered with the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMONE ANTONIO nato a ARENA il 06/07/1957 avverso l'ordinanza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; RILEVATO che Antonio MAMONE ricorre personalmente avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la sua istanza volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal medesimo Tribunale in data 24 febbraio 2021 (irrevocabile in data 8 maggio 2021);
CONSIDERATO che il ricorso personale per cassazione, a partire dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, non è più consentito; che, infatti, con la suddetta legge è stato previsto che il ricorso di legittimità avverso qualsiasi tipo di provvedimento debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso, ancorché non fissato, per errore, con modalità de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017), deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside