Ordinanza — n. 40673/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO MAURIZIO nato a PALERMO il 08/06/1994 avverso l'ordinanza del 08/11/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Maurizio GAROFALO per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati contro il patrimonio giudicati con tre sentenze emesse dal Tribunale di Palermo, rispettivamente, in data 8/4/2015 (irrevocabile il 31/10/2015), 21/9/2015 (irrevocabile il 20/2/2019) e 30/6/2017 (irrevocabile il 16/10/2020); considerato, in particolare: - che il giudice adito ha stimato ostativi alla sussistenza di una deliberazione unitaria sia il non breve distacco temporale intercorrente tra gli episodi delittuosi esaminati (più di un anno tra il primo e il terzo), sia, più in generale, la mancata allegazione, da parte dell'interessato, di elementi specifici dai quali poter evincere, ragionevolmente, la medesimezza del disegno criminoso; letto il ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato l'omogeneità dei reati (furti consumati e tentati), l'identità del luogo di commissione (Palermo) e le analoghe modalità operative; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi di merito volti ad opporre alla valutazione del giudice dell'esecuzione una propria rilettura degli indici sintomatici della continuazione, che, tuttavia, non si confronta appieno con la ratio decidendi per come sopra sintetizzata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40673/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. da Maurizio GAROFALO per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati contro il patrimonio giudicati con tre sentenze emesse dal Tribunale di Palermo, rispettivamente, in data 8/4/2015 (irrevocabile il 31/10/2015), 21/9/2015 (irrevocabile il 20/2/2019) e 30/6/2017 (irrevocabile il 16/10/2020); considerato, in particolare: - che il giudice adito ha stimato ostativi alla sussistenza di una deliberazione unitaria sia il non breve distacco temporale intercorrente tra gli episodi delittuosi esaminati (più di un anno tra il primo e il terzo), sia, più in generale, la mancata allegazione, da parte dell'interessato, di elementi specifici dai quali poter evincere, ragionevolmente, la medesimezza del disegno criminoso; letto il ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato l'omogeneità dei reati (furti consumati e tentati), l'identità del luogo di commissione (Palermo) e le analoghe modalità operative; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi di merito volti ad opporre alla valutazione del giudice dell'esecuzione una propria rilettura degli indici sintomatici della continuazione, che, tuttavia, non si confronta appieno con la ratio decidendi per come sopra sintetizzata;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO MAURIZIO nato a PALERMO il 08/06/1994 avverso l'ordinanza del 08/11/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Maurizio GAROFALO per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati contro il patrimonio giudicati con tre sentenze emesse dal Tribunale di Palermo, rispettivamente, in data 8/4/2015 (irrevocabile il 31/10/2015), 21/9/2015 (irrevocabile il 20/2/2019) e 30/6/2017 (irrevocabile il 16/10/2020); considerato, in particolare: - che il giudice adito ha stimato ostativi alla sussistenza di una deliberazione unitaria sia il non breve distacco temporale intercorrente tra gli episodi delittuosi esaminati (più di un anno tra il primo e il terzo), sia, più in generale, la mancata allegazione, da parte dell'interessato, di elementi specifici dai quali poter evincere, ragionevolmente, la medesimezza del disegno criminoso; letto il ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato l'omogeneità dei reati (furti consumati e tentati), l'identità del luogo di commissione (Palermo) e le analoghe modalità operative; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi di merito volti ad opporre alla valutazione del giudice dell'esecuzione una propria rilettura degli indici sintomatici della continuazione, che, tuttavia, non si confronta appieno con la ratio decidendi per come sopra sintetizzata;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside