Cassation appeal against conditional sentencing rejected as inadmissible due to improper grounds under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the conditional sentencing judgment inadmissible without formalities. The appellant argued the trial court failed to examine specific causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court held this ground was not permitted under Article 448, paragraph 2-bis, which limits appeals to the will of the accused, lack of correlation, legal qualification errors, or sentencing illegality. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against conditional sentencing are admissible only for specific statutory grounds; appeals based on other causes, such as a failure to examine Article 129 provisions, are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMLIANI LERI nato il 10/01/1989 avverso la sentenza del 28/10/2021 del TRIBUNALE di MONZAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Tamliani Leri ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Monza, indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di tentato furto in abitazione; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somrri,3-d, euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 m gi