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Ordinanza — n. 40669/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40669/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40669/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZID FODIL nato il 16/02/1972 avverso la sentenza del 16/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINOdato avyKo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Bouizid Fodil ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Torino, indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di furto pluriaggravato; Ritenuto che i motivi di ricorso, non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, vanno dichiarati inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40669/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pericolo di tortura gravi addebiti penali aggravamento della pena tentate lesioni personali gravi revisione della sentenza penale divieto di doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZID FODIL nato il 16/02/1972 avverso la sentenza del 16/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINOdato avyKo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Bouizid Fodil ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Torino, indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di furto pluriaggravato; Ritenuto che i motivi di ricorso, non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, vanno dichiarati inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delsarnma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso/111 magg