Ordinanza — n. 40665/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI GIUSEPPA nato a PALERMO il 22/09/1980 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; v Rilevato che Altieri Giuseppa ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata - per quanto qui d'interesse- per i reati di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento della aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato giacché per giurisprudenza costante, "l'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza di un sistema di videosorveglianza" (sent n. 14022 del 2014 Rv.. 259870, sent n. 1509 del 2021 Rv 280157);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40665/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché il tali circostanze sono state già riconosciute equivalenti alle aggravanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI GIUSEPPA nato a PALERMO il 22/09/1980 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; v Rilevato che Altieri Giuseppa ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata - per quanto qui d'interesse- per i reati di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento della aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato giacché per giurisprudenza costante, "l'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza di un sistema di videosorveglianza" (sent n. 14022 del 2014 Rv.. 259870, sent n. 1509 del 2021 Rv 280157);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché il tali circostanze sono state già riconosciute equivalenti alle aggravanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1'11 maggio 2022 Il consigliere stensore Il President