Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40663/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40663/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40663/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA DOMENICO IVAN nato a MESSINA il 27/10/1996 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Lauria Domenico Ivan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in riferimento al diniego della rinnovazione istruttoria al fine di accertare la capacità di intendere e volere dell'imputato al momento della commissione del fatto, è manifestamente infondato, poiché il giudice d'appello ha adeguatamente motivato sulla ritenuta superfluità di ulteriori accertamenti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40663/2022 — snpen · Corte di Cassazione: uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA DOMENICO IVAN nato a MESSINA il 27/10/1996 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Lauria Domenico Ivan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in riferimento al diniego della rinnovazione istruttoria al fine di accertare la capacità di intendere e volere dell'imputato al momento della commissione del fatto, è manifestamente infondato, poiché il giudice d'appello ha adeguatamente motivato sulla ritenuta superfluità di ulteriori accertamenti;

Parole chiave

Generato dall'IA
furto di lieve entità risarcimento per atto illecito licenziamento per furto furto aggravato rapina furto per mestiere
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA DOMENICO IVAN nato a MESSINA il 27/10/1996 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Lauria Domenico Ivan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in riferimento al diniego della rinnovazione istruttoria al fine di accertare la capacità di intendere e volere dell'imputato al momento della commissione del fatto, è manifestamente infondato, poiché il giudice d'appello ha adeguatamente motivato sulla ritenuta superfluità di ulteriori accertamenti;

Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è lamentata la mancata riqualificazione del reato di tentato furto in danneggiamento, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1111 maggio 2022 Il consigliere e ensore Il Presid