Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to specific and manifestly unfounded legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil party's appeal against the acquittal of two defendants inadmissible. The appellant argued for a legal violation regarding self-defense and questioned the assessment of evidence, but the court found these grounds specific and manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected because the arguments did not meet the requirements for a valid petition for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597 cod. pen.; Art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.: Appeals against judgments of the judge of peace must be specific and substantiated; general complaints regarding the evaluation of evidence or the application of self-defense are inadmissible as they fall outside the scope of the cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LOCOROTONDO PALMA nata a LATIANO il 18/02/1974 nel procedimento a carico di: CRISCI ROSA MARIA nato in SVIZZERA il 18/10/1966 DE NUZZO VINCENZO nato a ORIA il 11/02/1963 avverso la sentenza del 12/02/2021 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Locorotondo Palma, quale persona offesa - parte civile, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi, che, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto Crisci Rosa Maria e Nuzzo Vincenzo, imputati del reato di minaccia, con la formula "perché il fatto non sussiste";
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento all'art. 597 cod. pen., è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato, poiché la ritenuta configurabilità dell'esercizio della facoltà legittima nella condotta contestata afferisce alla qualificazione giuridica e, dunque, prescinde dal limite devolutivo dell'atto di appello; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è lamentata violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento alla assoluzione, è versato in fatto ed è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Considerato che non possono essere denunziati vizi motivazionali nel giudizio di appello avverso la sentenza del giudice di pace (art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.); Rilevato che sono stati depositati "motivi nuovi", che, quanto al primo, pongono questioni diverse rispetto a quelle trattate con l'originario ricorso, sicché ne è preclusa la valutazione; Considerato che gli altri due motivi "nuovi" afferiscono agli stessi profili di doglianza proposti con l'atto di ricorso, senza però nulla aggiungere rispetto alle censure già ritenute non consentite in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così