Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding sentencing as no review exists for adequately motivated penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Rizzi's appeal against his attempted theft conviction inadmissible. Rizzi challenged the sentencing determination, arguing it lacked proper justification under the Penal Code. The court ruled that since the lower court's decision was sufficiently motivated according to legal standards, no further review is permitted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The judgment on criminal penalties is not subject to appellate review if the decision is adequately motivated in accordance with the law and logical canons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI GIOVANNI nato a BITONTO il 29/07/1951 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Rizzi Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 maggio 2022 Il Consigliire est» nsore Il Presidente