Ordinanza — n. 40653/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHELFAOUI NOUREDINE nato il 28/11/1962 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Khelfaoui Nouredine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del riconoscimento dell'aggravante della destrezza, oltre a essere versato in fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40653/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHELFAOUI NOUREDINE nato il 28/11/1962 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Khelfaoui Nouredine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del riconoscimento dell'aggravante della destrezza, oltre a essere versato in fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHELFAOUI NOUREDINE nato il 28/11/1962 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Khelfaoui Nouredine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del riconoscimento dell'aggravante della destrezza, oltre a essere versato in fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 111 maggio 2