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Ordinanza — n. 40652/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40652/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40652/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANOV IVAN nato il 06/06/1968 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Romanov Ivan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, ché ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto; Considerato che le doglianze proposte, con le quali il ricorrente lamenta vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, sono affette da conclamata genericità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 7. 7aggio

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40652/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 7. 7aggio

Parole chiave

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prova del DNA indagine per furto identificazione forense indagine per frode iva indagine penale suppletiva indizio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANOV IVAN nato il 06/06/1968 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Romanov Ivan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, ché ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto; Considerato che le doglianze proposte, con le quali il ricorrente lamenta vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, sono affette da conclamata genericità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 7. 7aggio