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Ordinanza — n. 40651/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being indeterminate and lacking specific legal grounds and references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40651/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were indeterminate and failed to specify which parts of the appellate judgment were challenged. The appellant, Salzano Ciro, sought to overturn a conviction for theft but did not articulate precise legal arguments or cite relevant sections of the appealed decision. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are indeterminate, failing to specify the contested points or provide the necessary legal reasoning and references to the appealed act's motivation.

Parole chiave

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indeterminate grounds inadmissible appeal lack of legal reasoning procedural defect Cassation appeal indagine per furto furto di lieve entità tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALZANO CIRO nato a NAPOLI il 23/10/1968 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Salzano Ciro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto; Considerato che il proposto motivo è indeterminato, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M• dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 maggio 2