Ordinanza — n. 40650/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGGIO IVAN nato a MESSINA il 13/01/1992 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione sVolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Riggio Ivan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati previsti dall'art. 455 cod. pen. e 640 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge processuale penale in riferimento alla ricognizione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 40650/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la memoria depositata dal difensore non contiene argomentazioni utili a superare il vaglio di inammissibilità compiuto dall'ufficio esame preliminare ricorsi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGGIO IVAN nato a MESSINA il 13/01/1992 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione sVolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Riggio Ivan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati previsti dall'art. 455 cod. pen. e 640 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge processuale penale in riferimento alla ricognizione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamentano vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4);
Rilevato che la memoria depositata dal difensore non contiene argomentazioni utili a superare il vaglio di inammissibilità compiuto dall'ufficio esame preliminare ricorsi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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