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Ordinanza — n. 40649/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40649/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40649/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISGRO ANTONINO nato a CASTROREALE il 05/12/1956 avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Isgrò Antonrb ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di minaccia aggravata; Rilevato che sono state depositate una memoria dell'imputato ed una della parte civile;

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 40649/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale crimine di aggressione pubblica istigazione a delinquere ingiuria violenza o minaccia contro le autorità minaccia alla sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISGRO ANTONINO nato a CASTROREALE il 05/12/1956 avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Isgrò Antonrb ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di minaccia aggravata; Rilevato che sono state depositate una memoria dell'imputato ed una della parte civile;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il travisamento della prova dichiarativa, è manifestamente infondato poiché il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante. Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso Per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente richiede la revoca delle statuizioni civili e della condanna alle spese in favore della parte civile in caso di accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, è assorbito dalla rilevata manifesta infondatezza delle questioni sopra analizzate; Ritenuto che le argomentazioni dedotte con la memoria a firma del difensore dell'imputato nulla aggiungono rispetto ai motivi articolati con il ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende e delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge.