Ordinanza — n. 40642/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITI SILVIO nato a TRANI il 15/05/1976 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Vito Silvio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani che ne ha confermato la condanna per il reato minaccia; Ritenuto che i tre motivi di ricorso lamentano, al di là della loro formale enunciazione, vizi di motivazione e che, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/20:19, De Bilio, Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamènto delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40642/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/20:19, De Bilio, Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamènto delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITI SILVIO nato a TRANI il 15/05/1976 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Vito Silvio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani che ne ha confermato la condanna per il reato minaccia; Ritenuto che i tre motivi di ricorso lamentano, al di là della loro formale enunciazione, vizi di motivazione e che, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/20:19, De Bilio, Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamènto delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 111 m