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Ordinanza — n. 40641/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40641/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40641/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH STEFANO nato a MELEGNANO il 01/07/1962 HUDOROVICH FABIO nato a SEGRATE il 26/10/1990 avverso la sentenza del 19/07/2021 del TRIBUNALE di PORDENONEdato viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; (7/ Rilevato che gli imputati Hudorovich Stefano e Hudorovich Fabio ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di furto pluriaggravato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40641/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal , Rv. 275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. perì., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggravamento della pena doppia punibilità gravi addebiti penali altri capi d'accusa truffa aggravata furto aggravato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH STEFANO nato a MELEGNANO il 01/07/1962 HUDOROVICH FABIO nato a SEGRATE il 26/10/1990 avverso la sentenza del 19/07/2021 del TRIBUNALE di PORDENONEdato viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; (7/ Rilevato che gli imputati Hudorovich Stefano e Hudorovich Fabio ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di furto pluriaggravato;

Considerato che l'unico motivo proposto, tra l'altro aspecifico, con cui i ricorrenti contestano la qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu ()cui/ dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal , Rv. 275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. perì., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ma9,