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Ordinanza — n. 40640/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic arguments and lack of specific procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40640/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Magliulo Luigi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and alleged procedural errors regarding the conviction under Article 455 of the Penal Code. The court rejected these claims because the arguments were too generic and failed to identify specific procedural violations, falling outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts, and appeals must cite specific procedural violations rather than generic complaints.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic arguments rejection Article 455 Penal Code lack of specific violations procedural error review falsificazione di monete uso di un documento falso riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022 Rv. 283268
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIULO LUIGI nato a TORRE DEL GRECO il 10/11/1994 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Magliulo Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato previsto dall'art. 455 cod. pen; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta errore di legge e vizi motivazionali in riferimento alla riconosciuta affermazione di responsabilità, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono manifestamente infondate poiché il giudice d'appello non è tenuto a motivare il mancato accoglimento dei motivi dedotti con l'atto d'appello qualora siano generici o aspecifici (Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022 Rv. 283268); Rilevato che la memoria depositata dal difensore non contiene argomentazioni utili a superare il vaglio di inammissibilità compiuto dall'ufficio esame preliminare ricorsi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1111 maggio 2022