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Ordinanza — n. 40639/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40639/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40639/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI EUGENIA nato a LAMEZIA TERME il 15/03/1968 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Berlinderi Eugenia ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. peri.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 40639/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione rapina qualificata furto di lieve entità pignoramento suppletivo imputazione di furto perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
peri.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI EUGENIA nato a LAMEZIA TERME il 15/03/1968 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Berlinderi Eugenia ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. peri.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 maggio 2022 Il consigliere esensore Il Presidente